Trascrizione dell’atto notarile (Statuto)

Regolamento della
FONDAZIONE DIAMANTE PER REALIZZAZIONI A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI

Denominazione e fondatori

Sotto la denominazione “FONDAZIONE DIAMANTE“ l’Associazione ticinese di genitori e amici dei bambini bisognosi di educazione speciale (in seguito “Associazione ticinese”) e la Federazione svizzera delle associazioni di famiglie e di ragazzi mentalmente insufficienti (in seguito “Federazione svizzera”) hanno costituito una fondazione di utilità pubblica senza scopo di lucro, retta dagli articoli 80 – 89 del Codice Civile, dalle disposizioni cantonali in materia e dal presente regolamento. La Fondazione è laica, apolitica e aconfessionale.

Sede

La sede della Fondazione è a Manno.

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Scopo

Scopo della Fondazione è di promuovere realizzazioni per persone in situazione di handicap, in particolare persone con fragilità psichiche e/o intellettive, nel Cantone Ticino. Essa incoraggia, realizza e/o gestisce strutture e servizi socio-residenziali e socio-lavorativi o altre prestazioni socioeducative a favore delle persone in situazione di handicap per favorirne l’inclusione.

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si compone ed è alimentato:

  • da un capitale iniziale di fr. 5’000.– (cinquemila) devoluti in parti uguali dall’Associazione ticinese e dalla Federazione svizzera
  • dal totale del fondo “Ticino” finora a disposizione della Federazione svizzera, che sarà utilizzato per la realizzazione dello scopo della Fondazione
  • dal provento risultante dalle attività e dalle prestazioni erogate
  • da eventuali ulteriori beni, donazioni, lasciti, sussidi o sovvenzioni.

Il patrimonio deve essere investito o collocato in modo del tutto sicuro.

Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono: il Consiglio di Fondazione e l’ufficio di revisione.

  • La Fondazione è retta e amministrata dal Consiglio di Fondazione composto, a suo giudizio, da cinque a undici membri nominati per un periodo di quattro anni.
  • I membri del Consiglio di Fondazione sono nominati come segue:
  • tre membri sono nominati dal Comitato cantonale dell’Associazione ticinese;
  • un membro può essere nominato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino su proposta del Dipartimento competente;
  • eventuali altri membri sono proposti dal Consiglio di Fondazione e la loro nomina ratificata dal Comitato Cantonale dell’Associazione ticinese.

Sostituzioni nel corso del periodo di carica saranno effettuate dai suddetti enti nell’ambito delle loro competenze.

  1. Il Consiglio di Fondazione:
    • nomina il presidente e vice presidente;
    • decide circa la rappresentanza della Fondazione e la modalità della firma;
    • prende ogni decisione relativa alla Fondazione con facoltà di delega delle competenze alla Direzione.
    • Il Consiglio di Fondazione si riunisce in seduta ogni volta che occorre; esso può deliberare validamente se alla seduta interviene almeno la maggioranza dei membri. Il Consiglio di Fondazione tiene un verbale delle proprie deliberazioni, firmato dal presidente e dal verbalista. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente, e in sua assenza del vice presidente, è prevalente.
    • Il Consiglio di Fondazione amministra la Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi. Esso allestisce alla fine di ogni anno il bilancio, il conto di esercizio e il rapporto annuale di attività della Fondazione.
    • Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.
  2. L’ufficio di revisione sottopone al Consiglio di fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione, informa su eventuali lacune constatate durante la sua attività di verifica e vigila affinché vengano rispettati scopi della Fondazione e quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti.

Soppressione della Fondazione

Se dovessero ricorrere gli estremi per la soppressione della Fondazione, il patrimonio esistente, saldati i debiti verso terzi, sarà devoluto per tramite dell’Associazione ticinese ad enti pubblici o privati, laici, apolitici e aconfessionali a loro volta al beneficio dell’esenzione fiscale nel Cantone Ticino, con scopi e per destinazioni analoghi a quelli della Fondazione.

È riservata l’approvazione della competente Autorità di vigilanza.

Manno, 2 luglio 2025

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