Regolamento della
FONDAZIONE DIAMANTE PER REALIZZAZIONI A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI
Denominazione e fondatori
1. Sotto la denominazione “FONDAZIONE DIAMANTE PER REALIZZAZIONI A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI“ l’Associazione ticinese di genitori e amici dei bambini bisognosi di educazione speciale e la Federazione svizzera delle associazioni di famiglie e di ragazzi mentalmente insufficienti hanno costituito una fondazione di utilità pubblica senza scopo di lucro, retta dagli articoli 80 – 89 del Codice Civile, dalle disposizioni cantonali in materia e dal presente regolamento.
La Fondazione è laica, apolitica e aconfessionale.
Sede
2. La sede della Fondazione è a Manno.
Durata
3. La Fondazione ha durata illimitata.
Scopo
4. Scopo della Fondazione è di promuovere realizzazioni per handicappati, in particolare per handicappati mentali, nel Cantone Ticino. Essa incoraggia, realizza e se necessario gestisce centri di alloggio, d’integrazione sociale, professionale e per il tempo libero o altre istituzioni analoghe a favore degli handicappati.
Patrimonio
5. Il patrimonio della Fondazione si compone ed è alimentato:
– da un capitale iniziale di fr. 5’000.– (cinquemila) devoluti in parti uguali dall’Associazione ticinese e dalla Federazione svizzera
– dal totale del fondo “Ticino” finora a disposizione della Federazione svizzera, che sarà utilizzato per la realizzazione dello scopo della Fondazione
– da eventuali ulteriori beni, donazioni, lasciti, sussidi o sovvenzioni.
Il patrimonio deve essere investito o collocato in modo del tutto sicuro.
Organizzazione
6. Gli organi della Fondazione sono: il Consiglio di Fondazione e l’organo di controllo.
7. La Fondazione è retta e amministrata dal Consiglio di Fondazione composto, a suo giudizio, da cinque a undici membri nominati per un periodo di quattro anni, rieleggibili per un massimo di quattro mandati, il prossimo periodo scadrà il 31 dicembre 2015.
8. I membri del Consiglio di Fondazione sono nominati come segue:
– tre membri sono nominati dal Comitato cantonale dell’Associazione Ticinese;
– un membro può essere nominato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino su proposta del Dipartimento competente;
– eventuali altri membri sono proposti dal Consiglio di Fondazione e la loro nomina ratificata dal Comitato Cantonale dell’Associazione Ticinese.
Sostituzioni nel corso del periodo di carica saranno effettuate dai suddetti enti nell’ambito delle loro competenze.
9. Il Consiglio di Fondazione:
– nomina il presidente e vice presidente;
– decide circa la rappresentanza della Fondazione e la modalità della firma.
10. Il Consiglio di Fondazione si riunisce in seduta ogni volta che occorre; esso può deliberare validamente se alla seduta interviene almeno la maggioranza dei membri.
Il Consiglio di Fondazione tiene un verbale delle proprie deliberazioni, firmato dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente, e in sua assenza del vice presidente, è prevalente.
11. Il Consiglio di Fondazione amministra la Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi.
Esso allestisce alla fine di ogni anno il bilancio, il conto di esercizio e il rapporto annuale di attività della Fondazione.
12. Quale organo di controllo della Fondazione, il Consiglio di Fondazione designa una società di revisione.
Soppressione della Fondazione
13. Se dovessero ricorrere gli estremi per la soppressione della Fondazione, il patrimonio esistente, per tramite dell’Associazione Ticinese, sarà devoluto ad enti pubblici o privati, laici, apolitici e aconfessionali nel Cantone Ticino, con scopi e per destinazioni analoghi a quelli della Fondazione.
Manno, 09.11.2012